violazione delle norme extra-penali sui diritti di protesto


04.11.2001

 

Cass. Penale 06.2.2001, n. 5117

 

La violazione, da parte del notaio, degli obblighi imposti dagli artt. 7 e 8, L. 349/1973, disciplinanti i diritti spettanti per ogni titolo protestato, e l'indennitā di accesso, comprensiva del rimborso spese, per ogni atto compiuto fuori dalla sede, č rilevante ai fini della configurabilitā del reato di abuso di ufficio, atteso lo specifico contenuto prescrittivo delle norme in parola, poste a tutela degli interessi dei soggetti debitori.

 

Nell caso, relativo a notaio che si era auto-liquidato ulteriori compensi rispetto a quelli previsti, la Corte rigettava l'eccezione difensiva circa la sussistenza dell'errore, dovuto a prassi generalizzata, su una legge diversa da quella penale, e affermava che l'art. 323, c.p., obbligando il pubblico ufficiale al rispetto di leggi e regolamenti nell'esercizio delle sue funzioni, recepisce nella struttura del reato ogni disciplina dei doveri del pubblico ufficiale medesimo.